In Italia l’esercizio dell’agopuntura è riservato ai Medici chirurghi ed odontoiatri in possesso dell’abilitazione alla professione (Sentenza 154696 II Sezione penale Corte di cassazione del 19 luglio 1982, Ministero della Sanità, Circolare n. 17 del 28/02/1984).
Nel maggio 2002 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha ribadito che l’Agopuntura e la Medicina cinese sono atto medico in quanto solo il medico abilitato, secondo scienza e coscienza e sotto la propria responsabilità, è in grado di istituire una diagnosi, formulare una prognosi e prescrivere una terapia, valutandone rischi e benefici, comparandoli con quelli di altre metodiche terapeutiche della Medicina occidentale.
Chi pratichi l’agopuntura essendo sprovvisto dell’autorizzazione all’esercizio professionale commette il reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all’art. 348 del Codice Penale.