Secondo giurisprudenza consolidata, in Italia l’esercizio dell’Agopuntura è riservato ai Medici Chirurghi e Odontoiatri abilitati (Sentenza Corte di Cassazione n. 154696 del 19 luglio 1982) i quali, per praticarla, non necessitano di ulteriori studi o diplomi.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito (sentenza Cassazione n. 22528 del 21 maggio 2003 sez. VI penale e sentenza n. 34200/2007 del 20 giugno 2007), confermando che chi esercita l’Agopuntura, senza aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e relativa abilitazione, commette il reato penale di esercizio abusivo della professione medica di cui all’art. 348 c.p.

Il 7 febbraio 2013 la Conferenza Stato Regioni ha sottoscritto un Accordo concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”. Anche dopo tale accordo, che non costituisce una riserva di attività, per esercitare l’Agopuntura in campo umano non è richiesto il titolo emesso dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, né l’iscrizione nei Registri degli Ordini provinciali; è sufficiente, come in passato, la laurea i Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e l’abilitazione professionale (Esame di Stato).

Lo studio dell’Agopuntura e della Medicina Tradizionale Cinese non è oggetto di Corsi di Specialità Universitari.